giovedì 12 gennaio 2012

Legge Porcellum: una porcata di legge.



E' arrivato puntuale come un orologio svizzero il "no" al referendum elettorale da parte della Consulta. Ma che cosa è la legge Porcellum? La legge Porcellum è una legge del 21 dicembre 2005 che ha modificato il sistema elettorale italiano, ideata dal ministro Roberto Calderoli.

Le caratteristiche principali della legge sono:


  • Abolizione dei collegi uninominali: l'elettore precedentemente poteva votare su due schede per la Camera dei Deputati e una scheda per il Senato, mentre la parte proporzionale alla Camera veniva espressa con la seconda scheda, dando la possibilità di scegliere una lista, al Senato si procedeva a un recupero su base regionale fra i non eletti all'uninominale.
  • Liste bloccate: con l'attuale sistema, replicante quello in vigore per la quota proporzionale prevista dal precedente Mattarellum, l'elettore si limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità, a differenza di quanto si verifica per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.
  • Premio di maggioranza: viene garantito un minimo di 340 seggi alla Camera dei deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Da notare che 12 seggi, assegnati alla "circoscrizione Estero", sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d'Aosta. I voti della Valle d'Aosta e degli italiani all'estero non sono calcolati nemmeno nella determinazione della coalizione vincente. Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale, in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati. In Molise (2 seggi) e all'estero (6 seggi) non è previsto alcun premio di maggioranza al Senato; nelle altre regioni alle elezioni politiche italiane del 2008 la coalizione vincente otterrà almeno 12 seggi su 22 in Piemonte, 26 su 47 in Lombardia, 14 su 24 in Veneto, 4 su 7 in Friuli-Venezia Giulia, 5 su 8 in Liguria, 12 su 21 in Emilia-Romagna, 10 su 18 in Toscana, 4 su 7 in Umbria, 5 su 8 nelle Marche, 15 su 27 nel Lazio, 4 su 7 in Abruzzo, 17 su 30 in Campania, 12 su 21 in Puglia, 4 su 7 in Basilicata, 6 su 10 in Calabria, 15 su 26 in Sicilia, 5 su 9 in Sardegna. In Valle d'Aosta, cui è assegnato un solo seggio, il sistema elettorale è forzatamente uninominale, come pure in Trentino-Alto Adige per 6 dei 7 seggi assegnati alla Regione.
  • Programma elettorale e capo della forza politica: la legge prevede l'obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo.
  • Coalizioni: la legge prevede la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni. Il programma ed il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione. Egli tecnicamente non è candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché spetta al Presidente della Repubblica la nomina a quell'incarico.
  • Soglie di sbarramento: per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. La stessa soglia viene applicata alle liste collegate ad una coalizione che non ha superato lo sbarramento. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all'interno della stessa (il cosiddetto miglior perdente). Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%. Questo metodo ricorda quello della legge elettorale usata in Toscana, che prevede simili sbarramenti.
  • Minoranze linguistiche: le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono. Come già descritto, per il Senato della Repubblica è stato previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige siano assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo in quest'unica Regione il meccanismo previsto dal previgente Mattarellum.
La legge ha introdotto la novità delle circoscrizioni estere, che permettono di eleggere 12 seggi alla Camera dei deputati (6 in Europa, 3 in America Meridionale, 2 in America Settentrionale e Centrale, 1 in Africa, Asia, Oceaniae Antartide) e 6 seggi al Senato della Repubblica (2 in Europa, 2 in America Meridionale, 1 in America Settentrionale e Centrale e 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide).

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